Alcune realtà che hanno già aderito al progetto Formazione 4.0 Emooc – JooMa
















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Nell’ambito del Piano Nazionale Impresa 4.0, riguardante la trasformazione tecnologica e digitale, viene inquadrata la Formazione 4.0 che sostiene le aziende nella loro attività di formazione delle risorse umane con la creazione o il consolidamento delle competenze nelle nuove tecnologie.
Lo Studio JooMa, con le proprie attività rivolte al settore della formazione, ha affrontato la tematica della Formazione 4.0, in particolare in modalità digitale/asincrona, stringendo un accordo di partenariato con EMOOC - European Mooc Ltd, azienda leader nel campo della creazione di corsi specifici per la formazione a distanza (FAD) e per la progettazione e realizzazione di piattaforme LMS (Learning Management System).
Tutti i corsi specifici per la Formazione 4.0, per un totale di oltre 300 ore di lezioni, sono stati progettati e realizzati secondo lo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model).
Le attività formative devono riguardare le vendite, il marketing, l’informatica, le tecniche e le tecnologia di produzione.
Specificatamente le tematiche previste nella Formazione 4.0 sono le seguenti:
È agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di Formazione 4.0, sia come «discente» che come «docente» o «tutor», limitatamente alle ore o alle giornate di formazione; sono inclusi:
Tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, dal regime contabile adottato e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali, compresi gli enti non commerciali per l’attività commerciale eventualmente esercitata.
Non possono beneficiare dell’agevolazione i professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo e le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (Ue) n. 651/2014.
Possono essere coinvolti nella Formazione 4.0 tutti i lavoratori dipendenti presso l’azienda, sia occupati a tempo pieno che a tempo ridotto o con contratto a tempo determinato o indeterminato per un massimo di 600 ore di formazione per ciascun lavoratore.
Il credito di imposta maturato grazie alla Formazione 4.0 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione (da allegare al bilancio) rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al solo fine di fornire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
In merito ai luoghi di svolgimento dell’attività di formazione il Ministero dello Sviluppo Economico non ha previsto specifici vincoli ai fini dell’agevolazione; infatti, ci si era chiesto se valessero solo i corsi in aula o anche i corsi e le lezioni online.
A tale quesito ha risposto il Mise con la circolare 3 dicembre 2018, precisando che sono ammesse anche «le attività formative (…) organizzate e svolte (in tutto o in parte) in modalità “e-learning” e cioè in modalità diversa rispetto alla tradizionale modalità c.d. “frontale” o “in aula”».
Tuttavia, tale modalità di svolgimento delle attività formative pone particolari problemi applicativi e conseguenti oneri da rispettare per l’impresa ai fini del soddisfacimento del requisito generale riguardante il controllo dell’effettiva partecipazione (presenza) del personale dipendente alle attività medesime.
Secondo il Mise, agli effetti della concessione dell’agevolazione, l’utilizzo dei corsi “e-learning” e/o in “streaming” impone alle imprese l’onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
In tal senso, l’architettura dei corsi deve caratterizzarsi per la sua interattività e deve, facendo riferimento all’attuale evoluzione tecnologica e didattica, prevedere specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi distribuiti nelle lezioni a intervalli di tempo irregolari distanti non più di 15 minuti l’uno dall’altro.
I settaggi dei corsi proposti dallo Studio JooMa e forniti da Emooc per la Formazione 4.0 sono perfettamente conformi a quanto sopra richiesto.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i princìpi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC).
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